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Autenticazione di firma

Che cos'è
 
Il pubblico ufficiale attesta che la firma è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
L'autenticazione viene effettuata quando prescritta da una precisa norma.
Si autenticano firme SOLO SU DOCUMENTI REDATTI O TRADOTTI IN LINGUA ITALIANA.

Cosa può autenticare l'ufficiale d'anagrafe
  • dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà attestanti fatti, stati e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000)
  • deleghe per la riscossione della pensione, ratei maturati e non riscossi (art. 21 comma 2 DPR 445/2000)
  • sottoscrizioni degli atti di alienazione di beni mobili (autoveicoli) registrati (art. 7 DL n. 223 del 4/7/2006)
  • quietanze liberatorie per la prova dell'avvenuto pagamento dell'assegno emesso senza provvista (assegno "scoperto") - (DL n. 70 del 13/5/2011)
Non si possono autenticare dichiarazioni aventi valore negoziale: manifestazioni di intenti, di volontà, procure, accettazioni, rinunce, ecc.
 
Chi può richiedere l’autenticazione di firma
Il maggiorenne che sottoscrive la dichiarazione o l’istanza presentandosi personalmente, munito di un documento d'identità valido e della marca da bollo da Euro 16,00 (la marca non è necessaria quando l'autentica sia esente dall'imposta di bollo)

 
Informazioni utili
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e le istanze da produrre a pubbliche amministrazioni e a gestori di pubblici servizi non prevedono l'autenticazione della sottoscrizione: si presentano avanti al dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a fotocopia non autenticata di un documento di identità.
Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono
Le norme relative alla dichiarazione sostitutiva si applicano anche ai cittadini della Comunità Europea non italiani
I cittadini extracomunitari possono rendere le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà nei casi in cui debbano comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

Informazioni

Termini di conclusione:

All'atto della richiesta

Normativa di riferimento:

DPR 445/2000; Art. 7 D.L. n. 223 del 4/7/2006.

Modalità di avvio:

Istanza di parte